Tutte le attualitá


Assegno di mantenimento per i figli
Assegno di mantenimento per i figli

 

Nelle separazioni personali la contribuzione al mantenimento dei figli è spesso uno dei nodi centrali. 
L'"assegno periodico per il mantenimento della prole" è una forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. Deriva dal principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non siano autosufficienti.
Criteri matematici certi ed assoluti, per stabilire l'entità dell'assegno, non possono esistere.
L'art. 155 c.c. recita: "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche durante l'unione dei genitori) il giudice stabilisce, ove necessario (sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:


- le attuali esigenze dei figli;


- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;


- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;


- le risorse economiche di entrambi i genitori;


- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.


L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice".
Con la vigente normativa l'affidamento condiviso tra i coniugi dovrebbe essere la regola, ma è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l'altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo economico dall'altro, ma nel determinarne l'entità si dovrà tenere conto anche del tempo trascorso presso il genitore non collocatario.
Non è infatti raro che i figli coabitino con la madre, ma, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molto tempo con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l'assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Ugualmente devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato "lavoro casalingo". Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte del coniuge separato, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).
Comunemente nell considizioni di separazione si stabilisce che il genitore onerato dell'assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate. 
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. E' consigliabile specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a "funzionare" anche con il mutare delle esigenze. Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.
Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli <strong>assegni familiari </strong>relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lavoro, sia che spettino all'altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l'importo corrispondente al collocatario.
Il dovere di mantenere i figli, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti. 
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l'accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all'assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Attualmente, dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all'avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po' ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.

 

Silvia Tropea - www.genitoricrescono.com


Consulta Pagine Baby










Trova PB anche su:   PB su Facebook   PB su Twitter   Pagine Bimbook
Area riservata


Dimenticato la password? Clicca qui

Con il patrocinio di:
  • Logo Provincia di Roma
  • Logo Federnuoto
  • Logo Federtennis