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L'Affidamento Condiviso
L'Affidamento Condiviso

Nel momento della separazione, quello che era il normale rapporto con i propri figli, l'organizzazione quotidiana delle loro attività e le decisioni ordinarie o di un certo rilievo, vengono inquadrate nel concetto di "affidamento".

Con la legge n. 54 del 2006 (parziale riforma delle norme sulla separazione personale dei coniugi) l'"affidamento condiviso" (concetto simile a quello che si era chiamato fino a quel momento "affidamento congiunto") è diventato la regola.
Prima della riforma del 2006 i bambini venivano di regola affidati al genitore con il quale coabitavano: questo genitore (spesso la madre) poteva autonomamente prendere tutte le decisioni, sia quotidiane che anche di un certo rilievo, relative ai figli. Doveva consultarsi con l'altro coniuge solo per decisioni di un certo rilievo, quindi per questioni determinanti nella vita dei figli minori.
L'affidamento congiunto era sì previsto, ma era una soluzione residuale, adeguata alle coppie che avevano mantenuto una tale armonia di rapporti da renderla praticabile.

In seguito, le decisioni dei giudici delle sezioni famiglia, hanno iniziato nei fatti a promuovere sempre più l'affidamento congiunto, perchè si è capito che poteva coinvolgere il genitore non coabitante nella quotidianità dei figli e migliorare il rapporto.
Con la riforma del 2006, la regola è che i genitori siano entrambi affidatari dei figli ed uno sia con loro coabitante (detto: genitori collocatario). Inizialmente si temeva che l'applicazione dell'affidamento condiviso dovesse comportare figli con la valigia, che vivono alcuni giorni con un genitore e altri con l'altro, oppure case coniugali sostanzialmente assegnate ai figli, con i genitori che si alternano vivendo con i bambini a periodi. Come se le famiglie italiane - tra l'altro - potessero permettersi di mantenere 3 case, quella "dei figli" e quelle dei genitori separati!!!
Le leggi, però, spesso e giustamente, si adeguano alla realtà. Nella maggior parte dei casi, un genitore collocatario continua ad esserci e si continua, ovviamente, ad assegnargli di preferenza la casa familiare, ma i bambini sono affidati ad entrambi. Questo significa che ognuno può gestire in autonomia la quotidianità dei figli, ma ogni decisione dovrebbe comunque essere concordata.
L'affidamento condiviso dovrebbe consistere in:
- responsabilizzazione congiunta;
- attuazione comune del progetto per l’educazione, l’istruzione, la cura dei figli;
- condivisione delle decisioni più importanti.
La regolamentazione dei tempi di visita e permanenza con il genitore non coabitante, dovrebbe avere uno scopo semplicemente organizzativo, nell'interesse di una corretta routine di vita dei bambini, mai dovrebbe avere uno scopo limitativo.
Può capitare che, per una coppia che spesso non riesce più a parlare neanche delle cose più elementari, l'affidamento condiviso diventi uno strumento di difficile applicazione: spesso è disatteso, rimane solo una frase vuota di significato nel verbale delle condizioni di separazione ed il genitore non coabitante continua a partecipare poco alle decisioni sui figli.
Va considerato comunque uno strumento di buona volontà: un incentivo a cambiare la logica dei figli come strumento di contesa, un concetto costruttivo.

Silvia Tropea - www.genitoricrescono.com


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